Art. 15 — Norma transitoria
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Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovra' provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione e' convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed e' presieduta dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5. Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto. Nella sua prima applicazione, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 5 avra' validita' dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990
