Art. 2 — Funzioni ed attività
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L'ENIT persegue le finalita' di cui al precedente articolo, secondo le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, adottando iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali e in particolare i valori naturali, ambientali, storici, culturali e artistici del nostro Paese. Provvede a sostenere con la propria struttura organizzativa, con appositi servizi di assistenza tecnica e misure similari l'attivita' di imprese, o organizzazioni che concorrano alla promozione turistica italiana all'estero. Opera il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero degli organismi ed enti pubblici a carattere nazionale. L'Ente cura la realizzazione di un sistema di informazioni e di studi e ricerche sui mercati turistici internazionali; la raccolta ed elaborazione, in collaborazione con l'ISTAT, dei dati statistici sul movimento turistico; la raccolta e lo studio della legislazione internazionale concernente il turismo. I risultati dei menzionati studi, ricerche, indagini sono tempestivamente comunicati allo Stato e alle regioni. L'Ente ha facolta' di istituire, sopprimere e riordinare, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, delegazioni ed uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonche' uffici turistici alle frontiere. Realizza, su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale e nazionale.
Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990
