Art. 3 — Programmi promozionali
Provvedimento abrogato dalla l. 11 ottobre 1990, n. 292.
Abrogato dal 3 novembre 1990
Provvedimento abrogato dalla l. 11 ottobre 1990, n. 292.
Abrogato dal 3 novembre 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La disciplina posta con l'art. 3 della l. 648/1981 (recante "Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo") non ha introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di promozione turistica all'estero e non è venuta a configurare ne' una forma anomala di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento ne' una lesione delle competenze primarie in materia di turismo assegnate alle Regioni (ricorrenti) Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dai rispettivi statuti e norme di attuazione (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 648/1981 sollevate dalle Regioni Friuli-V.G. e Sardegna).
Art. 3 Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-11-14;648~art3 · fonte su Normattiva