Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Art. 7 — Competenze del consiglio di amministrazione

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Il consiglio di amministrazione delibera:

  • a)le direttive generali dell'Ente e i programmi di attivita' annuali e pluriennali, in correlazione con la programmazione economica generale;
  • b)i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
  • c)gli impegni pluriennali di spesa;
  • d)l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici dell'Ente all'estero e alla frontiera;
  • e)il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale;
  • f)il regolamento di amministrazione e di contabilita'. Il consiglio di amministrazione ha altresi' il compito di predisporre la relazione annuale sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e c) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e f) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) sono approvate secondo le modalita' stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 18 novembre 1981 al 3 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-11-14;648~art7 · fonte su Normattiva