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L'ordinaria sorveglianza sulla gestione della Banca nazionale delle comunicazioni e' esercitata da un Collegio di sindaci composto da tre effettivi e tre supplenti dei quali: un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per i trasporti; un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La presidenza del Collegio e' assunta dal sindaco designato dal Ministro per il tesoro. Sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori. Ai sindaci e' assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 1 gennaio 1994
