L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci. I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvedera' ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.

Testo vigente dal 18 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;700~art9 · fonte del testo