Art. 1
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L'istituto nazionale "Giuseppe Kirner" ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'istituto, nel quale sono associati i professori delle scuole secondarie statali, ha scopi di solidarieta' da perseguire mediante aiuti materiali e morali, secondo quanto stabilito dalla presente legge, indipendentemente dall'assistenza dovuta da altri enti ed oltre ad essa. L'istituto ha patrimonio proprio e gestione autonoma ed ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
