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Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto, oltre che dal presidente:

  • a)di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
  • b)di un funzionario del Ministero del tesoro;
  • c)di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • d)di undici soci effettivi dell'istituto, di cui uno incaricato abilitato, uno insegnante tecnico-pratico, ed uno pensionato, designati dalla seconda sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione che li scegliera' entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei capi di istituto e dei docenti delle scuole secondarie, in proporzione al numero complessivo dei voti riportati da ciascuna organizzazione di docenti in occasione delle elezioni per la stessa seconda sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera d). I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del quadriennio scadono anche i membri nominati nel corso del predetto periodo, in sostituzione di altri.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art14 · fonte su Normattiva