Art. 16
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Il presidente dell'istituto e' nominato per la durata del consiglio di amministrazione in carica dal Ministro per la pubblica istruzione che lo sceglie entro una terna di nomi votati dai consiglieri dell'istituto stesso, nel corso della prima seduta del consiglio convocata e presieduta dal consigliere indicato nella lettera a) dell'articolo 4 della presente legge. Non possono essere inclusi nella terna i consiglieri predetti. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato di presidenza, esercita le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti e provvede agli al di ordinaria amministrazione, che non siano esplicitamente riservati alla competenza del consiglio. Il presidente puo' accordare acconti sulle sovvenzioni secondo i criteri e nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito da uno dei vice-presidenti. Il presidente puo' delegare ai vice-presidenti determinate funzioni di sua competenza. Le determinazioni di cui al primo e quarto comma del presente articolo vanno adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
