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Il comitato di presidenza si compone del presidente e dei due vice-presidenti. Alle sedute del comitato partecipa, con voto consultivo, il segretario generale. Il consiglio, quando lo ritiene opportuno, puo' aggregare al comitato di presidenza altri due consiglieri. Il comitato di presidenza:

  • a)sovraintende al funzionamento dell'istituto secondo le direttive del consiglio di amministrazione;
  • b)esamina le questioni da sottoporre allo stesso consiglio e vigila sull'attuazione delle deliberazioni del predetto organo;
  • c)adotta nei casi di assoluta urgenza e di grave necessita' provvedimenti nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art17 · fonte su Normattiva