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Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, e' composto di tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro, uno designato dal Ministero della pubblica istruzione ed il terzo eletto dai soci effettivi, con procedura analoga e, di norma, contemporanea a quella prevista dall'articolo 14, lettera d). I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del quadriennio decadono anche i membri nominati, in sostituzione di altri, nel corso del quadriennio stesso. I revisori assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio assiste anche alle sedute del comitato di presidenza. Un revisore indicato dal collegio, puo' assistere alle sedute delle commissioni di cui all'articolo 15 ultimo comma.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art18 · fonte su Normattiva