Art. 19
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Il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta del consiglio di amministrazione dell'istituto, puo' accordare l'esonero dell'obbligo del servizio ai soci componenti del comitato di presidenza e puo' porre a disposizione dell'istituto presidi o professori soci o anche propri impiegati nel limite massimo di uno ogni venticinquemila soci iscritti. Il servizio prestato presso l'istituto dai presidi e dai professori e' valutato come servizio scolastico. Alla spesa per il personale di cui al primo comma provvede direttamente ed a proprio carico l'istituto. L'istituto e' altresi' tenuto a versare allo Stato l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge a carico del personale e a carico dello Stato, nonche' un contributo determinato in ragione del 14 per cento dello stipendio e degli altri assegni pensionabili di cui fruisce il personale stesso, a titolo di rimborso dell'onere per il trattamento di quiescenza.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
