Art. 20
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Le somme di pertinenza dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" sono depositate in un conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti intestato all'istituto stesso. Per tali somme, sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita per i depositi volontari. I titoli dell'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" sono custoditi gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti. L'istituto ne conserva l'amministrazione per quanto concerne il sorteggio e i relativi rimborsi che, su sua segnalazione, vengono dalla Cassa riscossi ed accreditati sul conto corrente di cui al comma precedente. Sullo stesso conto corrente la cassa accredita gli interessi riscossi sui titoli. I contributi dei soci effettivi, riscossi a mezzo ritenuta sui loro emolumenti dagli uffici pagatori, nonche' i contributi dei soci volontari, quelli del Ministero della pubblica istruzione, di enti e privati, e qualsiasi altra eventuale entrata, affluiscono su appositi conti correnti postali, intestati all'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner", vincolati per prelievi a mezzo postagiro dall'istituto a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. Le somme, come sopra pervenute al tesoriere centrale, sono accreditate sul conto corrente di deposito che l'istituto intrattiene con la cassa. Per provvedere alle erogazioni assistenziali ed alle spese, l'istituto effettua periodicamente prelevamenti di somme dal predetto conto corrente di deposito accreditandole all'istituto bancario incaricato del servizio di cassa in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito quello del tesoro. La Cassa depositi e prestiti provvedera' altresi' a dar corso alle richieste relative alle spese di straordinaria amministrazione, di cui all'articolo 15 lettera d). Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919 numero 1058, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
