Art. 21
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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, sara' emanato il regolamento di esecuzione, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'istituto. Nel regolamento vengono stabilite le norme concernenti le modalita' di funzionamento degli organi indicati alle lettere a), c) e d) dell'articolo 13, nonche' delle commissioni di cui all'articolo 15 della presente legge. Il regolamento detta, altresi', le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali e quelle per la concessione delle sovvenzioni e degli altri benefici.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
