Art. 22
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Il consiglio di amministrazione, nelle more della definizione dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 21, provvede con proprie deliberazioni approvate dal Ministro per la pubblica istruzione a tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, ivi compreso l'adeguamento alla legge stessa delle attuali disposizioni relative al personale di ruolo, a quello comandato e ai membri degli organi deliberanti.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
