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Possono essere iscritti quali soci volontari dell'istituto, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione:

  • a)i soci effettivi, cessati dal servizio per aver superato i limiti di eta' o per inidoneita' fisica, senza aver maturato il diritto a pensione;
  • b)i soci effettivi cessati dal servizio per dimissioni volontarie senza diritto a pensione, purche' abbiano almeno dieci anni di associazione all'istituto;
  • c)i soci effettivi cessati dal servizio per perdita o mancata conferma di incarico, con almeno cinque anni di anzianita' di insegnamento e tre di iscrizione all'istituto, nonche' i soci effettivi destituiti per cause che non ne ledano l'onore;
  • d)i soci effettivi non di ruolo cessati dal servizio con diritto a pensione, con meno di dieci anni di iscrizione all'istituto. L'iscrizione avviene a richiesta degli interessati, da presentarsi entro tre anni dalla cessazione del servizio. Possono inoltre essere iscritti quali soci volontari i soci effettivi per il periodo della aspettativa per motivi di famiglia. I soci volontari non hanno diritto all'assistenza se svolgono attivita' continua congruamente retribuita. L'assistenza ai soci volontari viene attuata dal consiglio di amministrazione secondo specifici criteri, che saranno fissati dal regolamento di cui al successivo articolo 21.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art4 · fonte su Normattiva