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Il limite del 20 per cento di cui al punto II dell'articolo 6 puo' essere elevato fino ad un massimo di un terzo delle entrate effettive, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti il consiglio di amministrazione, qualora ricorrano necessita' eccezionali derivanti da pubbliche calamita'.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art7 · fonte su Normattiva