Art. 8
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L'istituto, anche in aggiunta ad altre provvidenze creditizie fruite dall'interessato, potra', per motivi assistenziali, concedere ai propri soci prestiti in misura non superiore a due mensilita' di stipendio, comprensive di eventuali assegni fissi a carattere continuativo. Il rimborso dei prestiti predetti viene effettuato dagli interessati direttamente all'istituto in non oltre 36 rate mensili consecutive. In caso di mancato rimborso di due rate, il recupero puo' essere effettuato mediante ritenuta diretta da parte degli uffici centrali o periferici delle scuole o istituti, anche se muniti di autonomia, che amministrano il personale beneficiario del prestito, ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
