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L'istituto assegna altresi' un premio di uscita, nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione entro le disponibilita' di bilancio, ai soci che cessano dal servizio con almeno 15 anni di iscrizione all'istituto, o in caso di loro morte, ai familiari a carico. Il premio non spetta a coloro che abbiano ottenuto od ottengano per le evenienze previste dal presente articolo un sussidio in base al punto I) lettera a) n. 3 e lettera b) dell'articolo 6. Il premio viene concesso su domanda dell'interessato e in misura uguale, per tutti gli aventi diritto, cessati dal servizio, nello stesso anno scolastico.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;370~art9 · fonte su Normattiva