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Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Il Collegio e' composto di tre revisori effettivi e di tre, supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Due membri, uno effettivo e uno supplente. sono scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo ed uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati; tra il personale dell'Istituto.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art12 · fonte del testo