Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

  • a)convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
  • b)impartisce le disposizioni necessarie per il Funzionamento dei servizi;
  • c)assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;
  • d)autorizza spese entro il limite di 10 milioni;
  • e)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
  • f)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 APRILE 1999, N. 116))
  • g)adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Il presidente e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano ((del consiglio di amministrazione.))

Testo vigente dal 30 aprile 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art13 · fonte su Normattiva