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Il Comitato esecutivo:

  • a)esprime, il proprio parere sul programma annuale di attivita' e sul bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
  • b)esprime il proprio parere sul regolamento di servizio e sul regolamento del personale dell'Istituto;
  • c)delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;
  • d)autorizza le spese d'importo non superiore a 50 milioni;
  • e)autorizza le operazioni, previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2, di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;
  • f)autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;
  • g)autorizza la stampa delle pubblicazioni, di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2, di costo non superiore ai 15 milioni;
  • h)adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere a), b), c) e h) del precedente articolo 14.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art15 · fonte del testo