Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri e' affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario. E' in facolta' del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione piu' economica e di migliorare l'efficienza dei servizi. Alle forniture di carta per le necessita' di tali tipografie provvedera' l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Testo vigente dal 26 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art20 · fonte su Normattiva