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L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro il conto consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio scaduto - comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico - accompagnato da una relazione sull'attivita' svolta, nonche' dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti. Gli utili netti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, risultanti dal consuntivo annuale della gestione, dedotta la quota destinata alle riserve nella misura massima del 10 per cento e le quote di ammortamento degli impianti, delle macchine e degli immobili, dovranno essere versati per intero - entro tre mesi dall'approvazione del consuntivo - all'entrata del bilancio dello Stato.
Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999
