Il direttore generale dell'Ente e' nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'articolo 7; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanita'. Il direttore generale e' il capo degli uffici e dei servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1596~art10 · fonte su Normattiva