Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

  • 1)i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale;
  • 2)i bilanci preventivi e le variazioni degli stessi occorrenti nel corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;
  • 3)i progetti di disposizioni di massima e di capitolati di oneri particolari e generali, e di esperimenti di asta;
  • 4)i progetti di nuove costruzioni, restauri e trasformazioni;
  • 5)l'autorizzazione a stipulare contratti diretti alla alienazione ed alla acquisizione di diritti;
  • 6)l'accettazione di donazioni, di eredita' e di legati;
  • 7)l'autorizzazione ad iniziare o a transigere liti;
  • 8)l'autorizzazione a compiere atti di concessione o di rinuncia a garanzie reali e personali;
  • 9)l'autorizzazione a stipulare locazioni eccedenti i nove anni;
  • 10)i provvedimenti di nomina, promozione e collocamento a riposo del personale;
  • 11)ogni altro affare che il presidente ritenga di sottoporre all'esamne od alla approvazione del Consiglio. Le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 7) e 9) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro. Sono parimenti sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 4) e 5) qualora la spesa o il valore superi i 2 milioni e 50,0 mila lire. Per le materie indicate al numero 6) trova applicazione la legge 5 giugno 1850, n. 1037. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno cinque membri.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1596~art7 · fonte su Normattiva