Il direttore generale dell'Ente e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio di amministrazione. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il direttore generale coadiuva il presidente nella gestione dell'Ente e cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attivita' degli uffici, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'Ente, provvedendo tra l'altro a stipulare i contratti con le compagnie e le convenzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1, e quelle con gli istituti bancari, nell'interesse dell'Ente, e a eseguire le deliberazioni del consiglio e del comitato in ordine alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni emanando i conseguenti provvedimenti formali. Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'Ente, e' riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto a tempo determinato, il diritto di rientrare, anche in soprannumero, nel ruolo dell'ETI con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-14;836~art5 · fonte su Normattiva