Fino a quando non sara' eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'articolo 5, e del revisore di cui all'articolo 9, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte, in ragione di una per ciascuna Provincia e per ciascuna carica.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1596~art13 · fonte su Normattiva