Art. 24
[1]Commissione consultiva per le nomine
[2]Una Commissione di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalita' previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
