Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro anni. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attivita', presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva. In caso di impedimento o di assenza e' sostituito dal membro piu' anziano della Giunta esecutiva.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1596~art4 · fonte su Normattiva