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[1]Gli osservatori delle squadriglie per il Regio esercito e per la Regia marina sono ufficiali rispettivamente del Regio esercito o della Regia marina, che abbiano conseguito il relativo brevetto.
[2]Durante il servizio presso le squadriglie, tali ufficiali fanno parte costitutiva delle squadriglie stesse, pur continuando ad essere compresi nei quadri della rispettiva Arma o Corpo e a vestirne la divisa.
[3]Il numero degli ufficiali da comandare in servizio come osservatori, nonche' la durata del servizio stesso, sono stabiliti di concerto tra i Ministeri interessati.
[4]Gli ufficiali allievi osservatori sono comandati presso la Regia aeronautica nel numero e per la durata da stabilirsi di concerto tra i Ministeri interessati. Anche tali ufficiali continuano ad essere compresi nei quadri della rispettiva Arma o Corpo e a vestirne la divisa.
[5]Tutti gli ufficiali di cui sopra ricevono gli assegni e le indennita' normali dall'Amministrazione alla quale appartengono. La Regia aeronautica provvede esclusivamente a corrispondere le indennita' e competenze aeronautiche e quelle di missione.
[6]La regolamentazione circa il servizio che debbono prestare gli anzidetti ufficiali presso i reparti della Regia aeronautica e' stabilita di concerto tra i Ministeri interessati.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
