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[1]Regio esercito e la Regia marina, previo accordo con la Regia aeronautica, hanno facolta' di allenare all'osservazione aerea presso le unita' di cui agli articoli 8 e 9, proprio personale brevettato in soprannumero a quello contemplato nell'articolo precedente.

[2]Tale personale rimane negli organici dell'Arma di provenienza ed a carico del bilancio del rispettivo Ministero.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art12 · fonte del testo