Art. 18 — Corpo del Genio
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[1]Il Corpo del genio aeronautico e' costituito dagli ufficiali del Genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti al progetto, alla sorveglianza sulla costruzione e sull'allestimento, all'armamento, al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli immobili della Regia aeronautica.
[2]Disimpegna inoltre ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari e la eventuale vigilanza tecnica sul materiale aeromobile dell'aviazione civile.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
