Art. 21 — Arma del genio
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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6 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1934 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'Arma del genio comprende:
tolto: a) 11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna: ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni;
tolto: b) 12 Reggimenti genio;
tolto: c) 2 Reggimenti minatori;
tolto: d) 2 Reggimenti pontieri;
tolto: e) 1 Reggimento ferrovieri;
tolto: f) 1 servizio studi ed esperienze del genio.
tolto: I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.
tolto: Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art21 · fonte del testo