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Gli ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina da assegnarsi ai servizi aeronautici, previi accordi fra i Ministeri interessati, saranno collocati fuori quadro nei ruoli di provenienza e gli assegni e le competenze loro spettanti saranno corrisposti a carico del bilancio dell'aeronuatica per tutto il tempo in cui gli ufficiali vi presteranno servizio.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art26 · fonte del testo