Art. 27 — Scuole
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[1]Le scuole comprendono:
[2]la Scuola di guerra aerea;
[3]la Regia Accademia aeronautica con scuola di pilotaggio;
[4]la Scuola di osservazione aerea;
[5]la Scuola caccia;
[6]la Scuola bombardamento;
[7]la Scuola specialisti.
[8]L'ordinamento delle scuole e' stabilito con decreto Reale emanato su proposta del Ministero dell'aeronautica col concerto del Ministero delle finanze e dei Ministeri della guerra e della marina per quanto concerne La Scuola di osservazione aerea.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 14 maggio 1935
