Art. 27 — Scuole
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[1]Le scuole comprendono:
[2]la Scuola di guerra aerea;3
[3]la Regia Accademia aeronautica con scuola di pilotaggio;
[4]la Scuola di osservazione aerea;
[5]la Scuola caccia;
[6]la Scuola bombardamento;
[7]la Scuola specialisti.
[8]L'ordinamento delle scuole e' stabilito con decreto Reale emanato su proposta del Ministero dell'aeronautica col concerto del Ministero delle finanze e dei Ministeri della guerra e della marina per quanto concerne La Scuola di osservazione aerea.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 febbraio 1935, n. 447
3Il Regio Decreto 28 febbraio 1935, n. 447, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1° novembre 1934 e' costituita la Scuola di guerra aerea di cui all'art. 27 della legge 6 gennaio 1931, n. 98. La Scuola di guerra aerea ha sede in Roma".
Testo in vigore dal 14 maggio 1935 al 28 marzo 1937
