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[1]Oltre gli elementi costitutivi della Regia aeronautica, considerati nella presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituiti all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formati temporaneamente per istruzioni o per speciali necessita', ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo, altri elementi di cui il numero e la costituzione sono stabiliti per decreto Reale.

[2]Per le unita' delle aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina saranno altresi' presi preventivi accordi con il Ministero della guerra e della marina.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art29 · fonte del testo