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La suddivisione delle varie unita' od enti previsti dalla presente legge, in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, ove non siano in essa specificatamente indicati, sono stabiliti dal Ministero della aeronautica, previ accordi con i Ministeri della guerra e della marina per le unita' delle aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art30 · fonte del testo