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La suddivisione delle varie unita' od enti previsti dalla presente legge, in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, ove non siano in essa specificatamente indicati, sono stabiliti dal Ministero della aeronautica, previ accordi con i Ministeri della guerra e della marina per le unita' delle aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
