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[1]Al servizio della giustizia militare si provvede con i tribunali militari del Regio esercito e della Regia marina.

[2]Il funzionamento di tale servizio e' regolato con provvedimento a parte di concerto tra i Ministeri interessati.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art31 · fonte del testo