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[1]La scelta degli uomini di truppa della Regia aeronautica sara' fatta dai Distretti militari e dai Depositi del Corpo Reali equipaggi della marina, rispettivamente per i provenienti dalla leva di terra e di mare, secondo la quota e le modalita' stabilite con i Ministeri interessati.

[2]Alla tenuta a ruolo e alla matricola del personale in congedo provvederanno i distretti militari.

[3]Nel caso in cui il personale in congedo della Regia aeronautica sia esuberante ai bisogni l'eccedenza sara' trasferita nel Regio esercito o nella Regia marina secondo le modalita' da determinarsi di concerto fra i Ministeri interessati.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art32 · fonte del testo