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[1]Il territorio di giurisdizione dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Sicilia, del Comando di aeronautica della Sardegna e delle Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, e' stabilito con decreto Reale, previ accordi con il Ministero della guerra o con il Ministero della marina, per quanto concerne le dipendenze dei reparti delle aviazioni per il Regio esercito o per la Regia marina.

[2]Le Direzioni territoriali, fatta eccezione per quella delle costruzioni e degli approvvigionamenti, gli Uffici autonomi ed i Comandi, dei centri di reclutamento e mobilitazione, hanno giurisdizione su tutto il territorio della rispettiva zona aerea territoriale e del rispettivo Comando di aeronautica.

[3]Il territorio di giurisdizione di ciascun Comando di aeroporto militare e' stabilito dal Ministero dell'aeronautica su proposta dei Comandi di Z.A.T.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art34 · fonte del testo