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[1]Disposizioni generali e transitorie.
[2]I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge.
[3]Sono collocati fuori quadro, con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:
- a)il Ministro ed il Sottosegretario di Stato;
- b)gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di S. M. ed alle Case militari dei Principi Reali;
- c)gli addetti aeronautici;
- d)gli osservatori industriali;
- e)gli ufficiali destinati alla Commissione suprema di difesa;
- f)gli ufficiali allievi presso la Scuola di guerra, l'Istituto superiore di guerra marittima e presso gli istituti e le scuole non appartenenti alla Regia aeronautica, per corsi di durata superiore ai sei mesi;
- g)gli ufficiali messi a disposizione di altri Ministeri, in seguito a richiesta di essi, per servizi che abbiano una durata superiore ai sei mesi;
- h)gli ufficiali assegnati all'Aeronautica coloniale.
[4]Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato mentre e' completo l'organico degli ufficiali generali, potra' rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si fara' nel grado e nella carica che gli possono competere.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
