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Gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - che diventino permanentemente inabili ai servizi di volo, possono essere trasferiti nel ruolo servizi e collocati in soprannumero nel ruolo stesso, qualora non vi sia disponibilita' di posti, con le modalita' e con i limiti da stabilirsi con le norme di cui all'articolo 13.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
