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Gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - che diventino permanentemente inabili ai servizi di volo, possono essere trasferiti nel ruolo servizi e collocati in soprannumero nel ruolo stesso, qualora non vi sia disponibilita' di posti, con le modalita' e con i limiti da stabilirsi con le norme di cui all'articolo 13.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art36 · fonte del testo