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[1]Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

[2]Il loro numero e' variabile dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtu' delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

[3]Non sono altresi' compresi nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge gli ufficiali delle Forze armate invalidi di guerra o per incidenti di volo, riassunti in servizio.

[4]Il numero medio degli ufficiali complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina e' stabilito annualmente con la legge del bilancio.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art37 · fonte del testo