Art. 7 — Armata aerea
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[1]L'Armata aerea e' il complesso delle forze aeree destinate ad assolvere i compiti della guerra aerea, compresa la difesa aerea del territorio.
[2]La squadriglia e' l'unita' organica fondamentale dell'Armata aerea.
[3]Il gruppo e' costituito da un Comando e da un numero variabile di squadriglie.
[4]Lo stormo si compone di un Comando e un numero variabile di gruppi.
[5]La brigata aerea si compone di un Comando e un numero variabile di stormi.
[6]La divisione aerea si compone di un Comando e un numero variabile di brigate.
[7]La squadra aerea si compone di un Comando e un numero variabile di divisioni.
[8]La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unita' aeree.
[9]L'Armata aerea e' costituita da 42 gruppi di squadriglie, raggruppatili in un numero variabile di unita' aeree di ordine superiore.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
