Nuovo ordinamento della Regia aeronautica

Art. 9 — Aviazione per la Regia marina

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[1]L'aviazione per la Regia marina e' costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti di impiego che, sia in pace che in guerra, verranno assegnati dai Comandi della Regia marina.

[2]Essa si compone di: quattro Comandi di aviazione; un numero variabile di squadriglie da ricognizione marittima; aerei imbarcati sulle navi.

[3]I Comandi di aviazione sopradetti hanno, nei riguardi dei dipendenti reparti da ricognizione marittima, le attribuzioni dei Comandi di stormo.

[4]Il numero complessivo delle squadriglie, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonche' la loro dislocazione normale sono stabiliti di concerto tra il Ministero della aeronautica e quello della marina.

[5]Ugualmente di concerto tra i due Ministeri sono stabiliti il numero degli aerei imbarcati, le loro caratteristiche, nonche' il personale necessario per il loro impiego a bordo delle Regie navi.

[6]All'aviazione per la Regia marina e' preposto, con funzioni ispettive un ufficiale della Regia aeronautica (ruolo naviganti) avente grado di generale di brigata.

[7]Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con apposito Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministero della marina.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;98~art9 · fonte del testo