Art. 9 — Aviazione per la Regia marina
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[1]L'aviazione per la Regia marina e' costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti di impiego che, sia in pace che in guerra, verranno assegnati dai Comandi della Regia marina.
[2]Essa si compone di: quattro Comandi di aviazione; un numero variabile di squadriglie da ricognizione marittima; aerei imbarcati sulle navi.
[3]I Comandi di aviazione sopradetti hanno, nei riguardi dei dipendenti reparti da ricognizione marittima, le attribuzioni dei Comandi di stormo.
[4]Il numero complessivo delle squadriglie, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonche' la loro dislocazione normale sono stabiliti di concerto tra il Ministero della aeronautica e quello della marina.
[5]Ugualmente di concerto tra i due Ministeri sono stabiliti il numero degli aerei imbarcati, le loro caratteristiche, nonche' il personale necessario per il loro impiego a bordo delle Regie navi.
[6]All'aviazione per la Regia marina e' preposto, con funzioni ispettive un ufficiale della Regia aeronautica (ruolo naviganti) avente grado di generale di brigata.
[7]Le attribuzioni di detto ispettore verranno determinate con apposito Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministero della marina.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1931 al 28 marzo 1937
