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La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, e' soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni. Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, e' riconosciuto con le stesse modalita' previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.
Testo in vigore dal 21 agosto 1973 al 22 dicembre 2008
