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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 agosto 1973 al 22 dicembre 2008
