Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 66 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51, concernente il fondo a disposizione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 13 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-08-22;1063~art2 · fonte del testo